Illustrazione astratta di documenti e nodi collegati, con un collegamento interrotto, sul tema delle frodi bancarie e cripto.
Illustrazione originale realizzata con intelligenza artificiale.

Agire subito, ricostruendo il percorso del denaro

Un prelievo negato da una piattaforma, un bonifico disposto dopo una telefonata ingannevole o un trasferimento verso un portafoglio sconosciuto richiedono verifiche diverse. Occorre ricostruire chi ha disposto l’operazione, dove sono transitati i fondi e quale soggetto potrebbe rispondere della perdita. La presenza di un conto o di una società in Bulgaria non dimostra, da sola, una frode né identifica il responsabile.

Interrompi ulteriori versamenti e contatta immediatamente la banca, il prestatore di pagamento o il fornitore che custodisce le cripto-attività, usando recapiti verificati autonomamente. Comunica operazioni, importi e orari; chiedi le misure disponibili per proteggere l’accesso, impedire nuovi trasferimenti e conservare i dati. Conserva il numero della segnalazione e confermala per iscritto. La preparazione del fascicolo non deve ritardare questi contatti.

Richiamo del bonifico e blocco delle cripto-attività

Per un bonifico chiedi subito se siano ancora possibili revoca, richiamo o interlocuzione con il prestatore del beneficiario. Il richiamo di fondi già trasferiti non garantisce la restituzione: contano tempi, disponibilità delle somme e condizioni della procedura. Un trasferimento registrato sulla blockchain, di regola, non può essere annullato come una normale istruzione ancora ineseguita.

Il fornitore di servizi cripto può valutare interventi se l’account destinatario è sulla propria piattaforma, nei limiti dei suoi poteri e degli obblighi applicabili. Un blocco interno disposto dal fornitore e un sequestro disposto dall’autorità sono strumenti diversi. Non consegnare password, chiavi private o frase di recupero del portafoglio a chi promette di rintracciare il denaro.

Le prove da conservare

Prepara una cronologia con data, interlocutore, promessa ricevuta, disposizione impartita e importo. Conserva i file originali disponibili: una schermata può documentare ciò che appariva sul sito, ma non dimostra da sola l’esistenza del saldo visualizzato. Non alterare conversazioni o documenti.

  • Bonifici e pagamenti: estratti conto, ricevute, IBAN, beneficiari indicati, identificativi dell’operazione, valuta e comunicazioni della banca.
  • Cripto-attività: rete utilizzata, tipo e quantità di token, indirizzi dei portafogli, hash della transazione, data e ora, esportazioni dello storico e identificativo dell’account presso il fornitore.
  • Rapporti e contatti: contratti, condizioni del servizio, URL completi, pubblicità, e-mail originali, chat esportate, numeri telefonici e richieste di ulteriori pagamenti.

Pagamento non autorizzato o pagamento ottenuto con inganno?

La distinzione è decisiva. Per le operazioni non autorizzate, la PSD2 impone una segnalazione senza indugio e, ordinariamente, entro tredici mesi dall’addebito: non è un termine da attendere. L’articolo 73 prevede il rimborso immediato, al più tardi entro la giornata operativa successiva alla conoscenza o notifica, salvo ragionevoli sospetti di frode del pagatore comunicati per iscritto all’autorità competente. Vanno considerati ambito applicativo, recepimento nazionale ed eventuali deroghe consentite per utenti non consumatori.

L’articolo 74 disciplina responsabilità ed eccezioni, comprese frode, violazioni dolose o gravemente negligenti degli obblighi dell’utente e mancata richiesta di autenticazione forte. La registrazione dell’uso dello strumento non prova necessariamente, da sola, autorizzazione o colpa grave: l’articolo 72 pone specifici oneri probatori sul prestatore.

La Corte di giustizia, nella sentenza del 15 ottobre 2026, C-70/25, ha chiarito che la colpa grave attribuita al cliente non consente di negare il rimborso immediato dell’operazione non autorizzata. Resta distinta l’eventuale successiva richiesta del prestatore di ottenere dal pagatore la restituzione delle somme, alle condizioni dell’articolo 74.

Se invece il cliente ha autorizzato il pagamento perché ingannato, il rimborso previsto per le operazioni non autorizzate non si applica automaticamente. Non basta quindi affermare «ho subito una truffa» per fondare una responsabilità della banca. Occorre esaminare consenso, autenticazione, avvisi ricevuti, verifiche dovute e condotta degli intermediari. Un bonifico verso un servizio cripto e il successivo trasferimento di token sono passaggi da valutare separatamente.

Reclamo alla banca e controlli su società e piattaforme

Una contestazione efficace individua ogni operazione, descrive come è avvenuta e formula una richiesta motivata. In Italia, dopo il reclamo all’intermediario, si può valutare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario nei limiti della sua competenza. L’esposto alla Banca d’Italia ha funzione distinta e non sostituisce la domanda di rimborso. Anche gli obblighi di verifica del beneficiario vanno controllati secondo data, intermediario e operazione.

Per una piattaforma, confronta denominazione legale, numero di registrazione, dominio internet, recapiti e servizi autorizzati. Consulta il registro MiCA ESMA, gli elenchi pertinenti delle autorità nazionali e gli avvisi Consob o della Financial Supervision Commission bulgara. Un marchio può essere imitato: il nome di una società autorizzata non basta a rendere autentico il sito. L’assenza di un avviso non certifica l’affidabilità dell’operatore.

Che cosa cambia con MiCA

Il regolamento UE 2023/1114 disciplina specifiche cripto-attività e servizi. Il periodo transitorio massimo per i prestatori già operativi è terminato il 1° luglio 2026; va verificato il titolo attuale che consente al soggetto di offrire quel servizio, tenendo conto delle disposizioni per determinate entità finanziarie. Una precedente iscrizione nazionale non equivale da sola a un’autorizzazione MiCA.

L’autorizzazione non garantisce rendimenti né il recupero di ogni perdita. Per la custodia, l’articolo 75 prevede responsabilità per perdite derivanti da incidenti imputabili al prestatore, con un limite collegato al valore di mercato al momento della perdita. Occorre accertare servizio effettivo, contratto, cause dell’incidente e regime applicabile; non ogni perdita cripto ricade nella medesima tutela.

Denuncia, identificazione del debitore e misure cautelari

Presenta tempestivamente i fatti alle autorità competenti, valutando anche la necessità della querela e i termini applicabili. Allegare la sequenza dei trasferimenti aiuta a indirizzare gli accertamenti. Le indagini penali e i provvedimenti coercitivi di acquisizione e sequestro competono alle autorità: una denuncia non produce automaticamente il blocco delle somme. Un hash documenta una transazione, non identifica da solo la persona che controlla il portafoglio.

Il percorso civile richiede di individuare il debitore, il fondamento della pretesa e beni aggredibili. Le domande di restituzione o risarcimento verso beneficiari, società o intermediari richiedono presupposti e prove specifici. Nei rapporti Italia–Bulgaria vanno verificati giurisdizione, legge applicabile e notificazioni. Secondo i presupposti del caso possono essere valutate misure cautelari nazionali o l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, prevista dal regolamento 655/2014 per determinate controversie transfrontaliere. Quest’ultima riguarda conti bancari, non costituisce uno strumento generale per congelare qualsiasi portafoglio cripto. Anche una misura favorevole richiede successive attività per ottenere il pagamento.

Evitare una seconda perdita e organizzare il primo contatto

Diffida da richieste inattese di tasse, commissioni di sblocco o depositi necessari per recuperare somme già perse. Consob e autorità europee segnalano le frodi di «recupero fondi», anche mediante falsi incarichi di autorità pubbliche. Verifica autonomamente identità e recapiti del professionista, mandato e costi; nessuno può garantire il recupero perché dichiara di avere rintracciato un portafoglio.

Per un primo confronto con lo Studio indica importo, date, Paesi coinvolti, mezzo di pagamento e segnalazioni già effettuate. I referenti sono l’avv. Andrea De Amicis per l’Italia e l’avv. Sonia Petrova per la Bulgaria. I documenti riservati saranno richiesti con modalità concordate dopo il primo riscontro.

Fonti e riferimenti