Decreto ingiuntivo europeo
Il Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. La procedura semplificata sveltisce le controversie transfrontaliere e in materia di crediti pecuniari non contestati nel campo civile e commerciale, riducendone i costi ed i tempi. L’ingiunzione di pagamento europea è riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri, tranne in Danimarca, senza che sia necessaria una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva; quindi anche in Bulgaria e in Italia e’ pienamente attivo ed efficace il sistema di ingiunzione europea. Il regolamento garantisce nelle controversie transfrontaliere la libera circolazione delle ingiunzioni di pagamento europee all’interno di tutti gli Stati membri, definendo norme minime la cui osservanza rende inutile qualsiasi procedura intermedia nello Stato membro di esecuzione in via preliminare al riconoscimento e all’esecuzione stessa, conseguentemente la procedura e’ pienamente applicabile tra la Bulgaria e l’Italia e viceversa. La procedura europea di ingiunzione di pagamento si applica in materia civile e commerciale, purché si tratti di controversie transfrontaliere, a prescindere dalla natura della giurisdizione. Per controversia transfrontaliera deve intendersi una controversia nella quale almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro della giurisdizione adita.
L’applicazione pratica del decreto ingiuntivo europeo non si applica, per espressa previsione normativa, nelle materie fiscali, doganali o amministrative né per la responsabilità di uno Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri. Il regolamente esclude dall’applicazione espressamente il regime matrimoniale; i fallimenti, concordati e altre procedure analoghe; la previdenza sociale; i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali, tranne ove abbiano formato oggetto di un accordo fra le parti o vi sia stato riconoscimento del debito, o ancora se i crediti riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene. Introdurre una richiesta di ingiunzione di pagamento europea e’ abbastanza semplificato e segue uno schema uguale in tutti i paese membri dell’unione ad eccezione della Danimarca dove la procedura non è applicabile. Il regolamento prevede un modulo A (allegato I) per la domanda di ingiunzione di pagamento europea. Ovviamente i crediti pecuniari contesi devono essere liquidi ed esigibili alla data in cui la domanda di ingiunzione di pagamento europea viene introdotta.
La competenza delle giurisdizioni è disciplinata dalle norme comunitarie in materia, in particolare dal regolamento (CE) n. 44/2001. Se il credito è connesso con un contratto concluso da un consumatore per un uso ritenuto estraneo alla sua attività professionale e ove il convenuto sia il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato.
Lo studio fornisce tutta l’assistenza legale sia per l’emissione di decreti ingiuntivi europei in Italia che in Bulgaria oppure per la sola esecuzione di decreti già emessi e divenuti titolo esecutivo, al fine di ottenere secondo il diritto Bulgaro e Italiano il recupero dei crediti di natura commerciale.
L’ottenimento di un titolo esecutivo in Bulgaria come in Italia è la condizione necessaria per procedere a pignoramenti presso il debitore (bulgaro o italiano), presso terzi (ad esempio presso le Banche Bulgare o Italiane) e per le esecuzioni sugli immobili (siano essi presenti sul territorio Bulgaro o Italiano) mediante la vendita all’asta degli immobili sottoposti a pignoramento. E’ anche possibile ottenere sequestri preventivi (sia in Bulgaria che in Italia) per vedersi soddisfatto il proprio credito.
Le diverse strategie difensive vengono quindi vagliate sulla base del singolo caso in conformità del diritto Bulgaro e Italiano in modo da ottimizzare i tempi del recupero del credito in Bulgaria e in Italia.
Prima di iniziare qualsiasi procedura è consigliabile investire nella verifica concreta della consistenza del debitore, sia esso società (bulgara o italiana) o privata al fine di evitare esecuzioni infruttuose.