Tantissime aziende Italiane, meno le Bulgare, che commerciano o esportato i propri prodotti o manufatti all’estero, non si  ditano dei strumenti contrattuali idonei a limitare i danni in caso di inadempienza contrattuale. Molto spesso a corredo di forniture di valore anche importante esistono solo scambi di semplici mail e le fatture di vendita, a volte mancano o sono incompleti anche i documenti di trasporto internazionali CMR.

E’ ovvio che l’assenza di un contratto di fornitura adatto alle esigenze concrete e ben strutturato consente di ottenere certezza dello scambio commerciale e la maggiore possibilità di ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni di credito; infatti non basta ritenersi creditori di fatto se non dispone dei documenti giuridici necessari ad ottenere, nel più breve tempo possibile e senza possibilità di contestazioni, idonea tutela giurisdizionale.

Molto frequentemente, in assenza di pattuizioni specifiche, è difficile anche determinare la giurisdizione competente a decidere su una contraversia contrattuale avente ad oggetto una o più operazioni di commercio internazionale tra l’Italia e la bulgaria e viceversa  o di fornitura di servizi o semplice posa in opera.

Dotarsi quindi, attraverso l’ausilio di professionisti internazionali, dei necessari strumenti per fronteggiare possibili contestazioni nello svolgimento di normali rapporti commerciali è indispensabile per operare in modo cosciente e consapevole sui mercati esteri. È necessario investire non soltanto sulle reti di vendita  ma soprattutto sulla consulenza preventiva in ambito contrattuale e commerciale altrimenti si rischia, seriamente, di vanificare al primo problema il lavoro di anni.

Per fronteggiare i processi di internazionalizzazione di una impresa è necessario quindi dotarsi di una adeguata tutela legale, evitando di utilizzare generici e decontestualizzati formulari che non sono in grado di offrire adeguate tutele giuridiche.

La giurisdizione competente a decidere su una controversia che interesse parti che risiedono o sono domiciliate in paesi diversi è disciplinata dal Regolamento Europeo UE 1215/2012 di cui riportiamo un estratto

COMPETENZA

SEZIONE 1
Disposizioni generali

Articolo 4
1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.
2. Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro.
Articolo 5
1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo.
2. In particolare, nei confronti delle persone di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 6
1. Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25.
2. Chiunque sia domiciliato in un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria cittadinanza e al pari dei cittadini di questo Stato membro, far valere nei confronti di tale convenuto le norme nazionali sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera a).
SEZIONE 2
Competenze speciali

Articolo 7
Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1)
a)
in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;
b)
ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c)
la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
2)
in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
3)
qualora si tratti di un’azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell’azione civile;
4)
qualora si tratti di un’azione per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di un bene culturale ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 93/7/CEE, avviata dal soggetto che rivendica il diritto di recuperare il bene in questione, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si trova il bene culturale quando viene adita l’autorità giurisdizionale;
5)
qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;
6)
qualora si tratti di una controversia proposta contro un fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il trust ha domicilio;
7)
qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti all’autorità giurisdizionale nell’ambito della cui competenza il carico o il nolo a esso relativo:
a)
è stato sequestrato a garanzia del pagamento; o
b)
avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia,
purché la presente disposizione si applichi solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un interesse sul carico o sul nolo o aveva un tale interesse al momento dell’assistenza o del salvataggio.
Articolo 8
Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:
1)
in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata;
2)
qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale;
3)
qualora si tratti di una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale;
4)
in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato.
Articolo 9
Qualora ai sensi del presente regolamento un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità derivanti dall’impiego o dall’esercizio di una nave, tale autorità, o qualsiasi altra autorità giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

Nel disciplinare i rapporti commerciali tra la Bulgaria e l’Italia è necessario considerare la normativa vigente e regolare in modo chiaro i rapporti affidandosi all’ausilio di professionisti qualificati.

Lo studio legale De Amicis & Petrova è al fianco delle imprese Bulgare e Italia per l’assistenza nella predisposizione di contratti commerciali, partnership, forniture, appalti pubblici e privati.