La scelta del procedimento parte dal credito

Una fattura non pagata da una società bulgara richiede anzitutto una verifica del rapporto: chi è il debitore, quale prestazione è stata concordata, quando il pagamento è divenuto esigibile e quali contestazioni sono state formulate. L’elemento internazionale non impone un unico procedimento. La scelta dipende dalla documentazione, dalle clausole contrattuali, dalla prevedibilità dell’opposizione e dal luogo in cui sono individuabili beni o disponibilità del debitore.

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 disciplina un procedimento europeo per determinati crediti pecuniari in controversie transfrontaliere civili e commerciali. È uno strumento da valutare insieme alle procedure nazionali; non equivale a una garanzia di incasso e non rende superflua l’analisi della solvibilità.

Quando è utilizzabile l’ingiunzione europea

Il procedimento riguarda crediti pecuniari di importo determinato ed esigibili alla data della domanda. La controversia deve presentare il requisito transfrontaliero previsto dal regolamento. Restano fuori, tra l’altro, materia fiscale, doganale e amministrativa, insolvenza e altre materie espressamente escluse. Le obbligazioni non contrattuali sono assoggettate a specifiche limitazioni: non ogni richiesta di risarcimento può quindi essere proposta con questo strumento.

La procedura utilizza moduli uniformi, disponibili sul Portale europeo della giustizia elettronica, e opera tra gli Stati membri partecipanti, compresi Italia e Bulgaria; la Danimarca è esclusa. La compilazione del modulo deve rendere comprensibili la causa del credito e gli elementi che lo sostengono. L’apparente semplicità del formulario non elimina la necessità di verificare presupposti e competenza.

Giudice competente e documentazione

Prima del deposito occorre stabilire quale giudice possa conoscere della domanda. Il fatto che il creditore sia italiano non attribuisce automaticamente competenza ai giudici italiani. Vanno esaminati domicilio delle parti, eventuale accordo sul foro e criteri applicabili al rapporto. Quando il debitore è un consumatore, il regolamento prevede una protezione specifica della competenza del suo Stato di domicilio.

Il fascicolo di lavoro dovrebbe comprendere contratto, ordine e accettazione, fatture, prove della consegna o del servizio, scambi di corrispondenza, eventuali riconoscimenti e riepilogo dei pagamenti. Sono rilevanti anche i documenti che chiariscono l’identità della società e il potere rappresentativo di chi ha assunto gli impegni. Per il deposito e per l’esecuzione occorre inoltre definire le traduzioni necessarie.

Opposizione: il procedimento può cambiare

Il debitore può inviare opposizione entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione europea. Non deve esporre le ragioni della contestazione nel modulo di opposizione. La strategia del creditore deve quindi considerare sin dall’inizio l’eventualità che il procedimento prosegua come controversia contenziosa e richieda una prova completa del rapporto.

L’articolo 17, modificato dal regolamento (UE) 2015/2421, prevede la prosecuzione secondo il procedimento europeo per controversie di modesta entità, quando applicabile, oppure secondo un rito civile nazionale appropriato, salvo le scelte consentite al ricorrente di non proseguire. La decisione sul percorso successivo va valutata anche in relazione a valore, costi e attività istruttoria prevedibile. Non è corretto presentare l’ingiunzione come un modo per evitare qualsiasi giudizio in caso di contestazione.

Dal titolo all’esecuzione in Bulgaria

Se ricorrono le condizioni previste e non è presentata opposizione tempestiva, il giudice d’origine dichiara esecutiva l’ingiunzione. Il regolamento ne consente la circolazione senza una distinta dichiarazione di esecutività nello Stato di esecuzione. L’esecuzione forzata resta però regolata dalle procedure di quel Paese. Il Portale europeo segnala, per la Bulgaria, l’accettazione delle ingiunzioni accompagnate da traduzione in bulgaro.

Occorre tenere distinto questo titolo dalla certificazione del credito non contestato prevista dal regolamento n. 805/2004 e dall’attestato dell’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012. Per una decisione già ottenuta in Italia, lo strumento da utilizzare dipende dalla natura dell’atto e dal regime applicabile: non è necessario ricominciare automaticamente con una nuova ingiunzione europea.

Una strategia proporzionata all’incasso possibile

Prima di avviare o proseguire l’azione, è opportuno verificare gli elementi patrimoniali acquisibili lecitamente e la presenza di eventuali procedure concorsuali. La localizzazione del debitore, delle sue disponibilità e dei beni utilmente aggredibili influenza la scelta degli atti e il coordinamento tra i professionisti. Una proposta di pagamento può essere esaminata insieme alle garanzie, alle scadenze e ai rimedi per l’inadempimento.

Il primo esame dello Studio mira a ricostruire il credito e a individuare il percorso praticabile, separando il costo per ottenere il titolo dal costo per eseguirlo. La valutazione è formulata sul caso concreto: durata, recuperabilità delle spese e risultato dell’esecuzione dipendono da circostanze che nessun formulario europeo può assicurare in anticipo.

Fonti e riferimenti